T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 8 aprile 2011
Autore: La Redazione - Pubblicato il 11 aprile 2011
La previsione dell’art. 3, comma 1, lettera e.5) del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che solo la temporaneità delle esigenze cui il manufatto è preordinato permette di concludere che la collocazione non sia permanente
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